Art. 5.
(Obbligo di vendita di gasolio

di origine vegetale nelle aree comunali).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2009, i gasoli distribuiti nelle aree comunali non devono contenere componenti di origine minerale e devono essere costituiti esclusivamente da componenti di origine vegetale (biodiesel).
      2. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità cetanica, ovvero numero e

 

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indice di cetano, devono essere uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Il contenuto di zolfo e di idrocarburi di origine minerale deve essere praticamente nullo.
      3. Il controllo delle caratteristiche del gasolio di origine vegetale è effettuato dai laboratori chimici degli uffici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali.
      4. L'immissione al consumo nelle aree comunali di gasoli non rispondenti a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.